Lo Studio LEGALE CORNELIO vanta una lunga esperienza nell’assistenza dei contribuenti forfettari.
La legge 190 del 2014 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il cosiddetto regime forfettario, ossia un regime contabile e fiscale semplificato che prevede una tassazione basata su un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, nonché dell’Irap.
I soggetti che aderiscono al regime forfettario, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che caratterizza l’attività esercitata; dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori.
La tabella seguente riepiloga i coefficienti di redditività previsti per ciascuna attività.
NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
L’importante novità introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, è l’innalzamento della soglia di redditi che permettono l’accesso a questo regime; essa viene innalzata ad € 65.000, ragguagliati ad anno.
Il nuovo comma 54, dell’articolo 1 della legge 190 del 2014 , come sostituito dalla legge di bilancio per il 2019, dal primo gennaio di quest’ultimo anno stabilisce semplicemente e letteralmente che «I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO
Non possono usufruire del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
L’esclusione riguarda anche le persone fisiche la cui attività sia esercitata «prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro».
Sono altresì esclusi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a € 30.000, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
FUORIUSCITA DAL REGIME FORFETTARIO
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
TASSAZIONE
Sul reddito imponibile determinato forfettariamente si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP.
Tale imposta è ridotta al 5%, per 5 anni, nei confronti di quei soggetti che iniziano una nuova attività e che soddisfano le seguenti condizioni:
il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO
L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette.
I soggetti che aderiscono al regime forfettario:
non sono soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica;
non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e non detraggono l’IVA sugli acquisti;
non espongono la ritenuta d’acconto nelle proprie fatture emesse;
non liquidano l’IVA e non la versano;
non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, le comunicazioni IVA delle liquidazioni periodiche e le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute.